Ordinanza del DFAE
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Art. 117 Diritto
(art. 114 cpv. 3 OPers) 1 Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità. Il supplemento per le persone di accompagnamento è versato una sola volta per economia domestica.171 2 Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l’estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall’impiego successivo. È determinante il momento in cui il partner precedente abbandona la comunione domestica.172 3 ...173 4 Il Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese di cui all’articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all’assegno familiare per i figli che vivono nella loro economia domestica.174 5 Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a 90 giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DR.175 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 173 Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). 175 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009 (RU 2009 4705). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691). |