Ordinanza del DFAE
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Art. 121 Supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi 180
(art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers) 1 Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi se le persone di accompagnamento partecipano ai compiti di tutela degli interessi in base a un accordo.181 2 L’importo del supplemento è fissato nell’allegato 4. 3 Per la riduzione e la restituzione del supplemento si applica per analogia l’articolo 107.182 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705). 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705). 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745). |