Ordinanza del DFAE
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Art. 122 Prestazioni in caso di malattia
(art. 86, 114 cpv. 3 OPers) 1 I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all’estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE. 2 Le prestazioni dell’assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all’articolo 86 capoverso 2 OPers. |