Ordinanza del DFAE
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Art. 123 Condizioni
(art. 114 cpv. 3 OPers) 1 Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se:
1bis In deroga al capoverso 1 può essere approvata una partecipazione alle spese per altre forme di previdenza se la persona di accompagnamento:
2 Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera, ma al più presto dopo il primo trasferimento, o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 93.187 184 Abrogata dal n. I dell’O del DFAE del 30 ott. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745). 185 Abrogata dal n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 186 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867). 187 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144453). |