Ordinanza del DFAE
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Art. 129 Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1 I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall’inizio dell’istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l’anno in cui il figlio compie il 4° anno di età. 2 I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull’apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d’età. |