Ordinanza del DFAE
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Art. 130 Contributi alle spese di formazione in Svizzera 196
1 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell’impiego all’estero. 2 I contributi di cui al capoverso 1 sono versati soltanto a partire dall’ingresso del figlio nel livello secondario. 3 Eccezionalmente i contributi di cui al capoverso 1 possono essere versati anche per le spese di formazione nel livello primario se il livello d’istruzione e le esigenze scolastiche dei figli lo richiedono. 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745). |