Ordinanza del DFAE
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Art. 132 Obbligo di trasferimento 197
(art. 21 cpv. 1 lett. a e cbis LPers198, art. 25 cpv. 4 OPers) 1 Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla Centrale o all’estero. 2 La durata di impiego per i trasferimenti è di quattro anni. Sono fatti salvi il capoverso 3 e una proroga o una riduzione della durata dell’impiego in altri casi motivati. 3 Allo scadere delle seguenti durate minime di soggiorno in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita molto difficili, su richiesta dell’impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento è esaminata la possibilità di un trasferimento in un altro luogo d’impiego:
4 Nella decisione di trasferimento degli impiegati si prendono in considerazione gli interessi di servizio e le pari opportunità nonché la formazione, l’esperienza, le competenze, le conoscenze specifiche e il potenziale degli impiegati ai fini dello svolgimento della funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure dello stato di salute e delle possibilità di formazione per i figli. 197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867). 198 L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) |