Ordinanza del DFAE
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Art. 133 Comportamento nel luogo d’impiego
1 Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera. 2 Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l’esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera. |