Ordinanza del DFAE
|
Art. 137 Alloggio privato
1 L’impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l’articolo 136 può sceglierlo liberamente. 2 I capi delle rappresentanze all’estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell’alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.201 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). |