Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)
del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 17Assunzione a tempo indeterminato
1 Il capo del Dipartimento decide in merito all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati sulla base dei risultati della formazione e della valutazione finale e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente.
2 Per la fissazione dello stipendio la durata della formazione (art. 16 cpv. 2) è calcolata come esperienza professionale.