Ordinanza del DFAE
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Art. 19
1 La procedura di ammissione II è una procedura di selezione in più fasi a cui possono accedere persone che nell’anno della selezione hanno più di 30 anni. Il suo scopo è il reclutamento mirato di ulteriori candidati per le carriere di cui all’articolo 2 in base alle esigenze di personale e di specializzazioni del DFAE. 2 Vengono verificati l’idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per l’assunzione in una delle carriere di cui all’articolo 2. Si applicano per analogia le condizioni di assunzione di cui agli articoli 15–17. La formazione è adeguata individualmente al profilo del candidato ammesso. |