Ordinanza del DFAE
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Art. 23
1 L’indicizzazione dei luoghi d’impiego all’estero si basa sulla difficoltà delle condizioni di vita in loco paragonate a quelle nella città di Berna. Le condizioni di vita nei luoghi d’impiego sono rilevate ogni anno e valutate segnatamente in base alle seguenti categorie di criteri: contesto politico e sociale, aspetti medici e sanitari, scuole e formazione, servizi e trasporti pubblici, inquinamento ambientale. I singoli criteri di valutazione e la loro ponderazione per l’indicizzazione dei luoghi d’impiego sono definiti, d’intesa con il DFF, in una direttiva. 2 Sono considerati luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili quelli con un valore dell’indice tra 82 e 63 punti. Sono considerati luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili quelli con un valore dell’indice uguale o inferiore a 62 punti. 3 I valori dell’indice per i singoli luoghi d’impiego entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. In casi eccezionali è possibile procedere a un adeguamento anticipato. I valori dell’indice e il loro adeguamento sono pubblicati. |