Ordinanza del DFAE
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Art. 35 Assegnazione a seguito dell’obbligo di trasferimento di funzioni inquadrate in una classe inferiore di stipendio
1 Se a seguito dell’obbligo di trasferimento all’impiegato deve essere assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio di questa funzione può essere inferiore alla precedente di tre classi al massimo. 2 Se a seguito dell’obbligo di trasferimento all’impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l’importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio resta invariato fino al successivo trasferimento, ma al massimo per quattro anni. Se lo stipendio, con un’indennità di funzione secondo l’articolo 34, supera l’importo massimo della classe di stipendio 34, al momento dell’assegnazione della funzione nella classe inferiore di stipendio esso viene adeguato all’importo massimo della classe di stipendio 34. L’articolo 52a capoverso 2 OPers non è applicabile. 3 Se la classe di stipendio della funzione assegnata a seguito dell’obbligo di trasferimento è inferiore alla precedente di tre classi e se trascorsi i quattro anni previsti al capoverso 2 all'impiegato traferito non è assegnata una funzione in una classe superiore di stipendio, lo stipendio viene adeguato all’importo massimo della classe di stipendio inferiore di due classi, ma l’adeguamento si applica al massimo per i successivi quattro anni. 4 Durante i periodi previsti dai capoversi 2 e 3 e fintantoché lo stipendio supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione, non è versata la compensazione del rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39 OPers. |