Ordinanza del DFAE
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Art. 36
1 La DR, su proposta della rappresentanza estera e d’intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento o in servizio all’estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d’impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l’integrità personale. 2 Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l’articolo 81. È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per cento.41 3 Il supplemento è versato per una durata limitata. La durata del versamento del supplemento viene verificata periodicamente. I dettagli sono disciplinati in un’istruzione.42 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131771). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144453). |