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Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)
del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 40Malattie professionali
(art. 63 OPers)
1 Per gli impiegati in servizio all’estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie:
a.
dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d’impiego;
b.
durante e a causa di un viaggio all’estero pagato dal datore di lavoro;
c.
durante il viaggio di ritorno dell’impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.