Ordinanza del DFAE
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Art. 49 Servizio di picchetto 50
(art. 13 O-OPers) 1 In tempi normali, i capi delle rappresentanze all’estero ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d’intesa con la DR rispettivamente con la DSC.51 2 In casi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DR rispettivamente la DSC. 3 Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza o il loro ufficio esterno sia sempre raggiungibile. 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). |