Ordinanza del DFAE
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Art. 51 Congedo sabbatico
(art. 64 e 64acpv. 5 OPers; art. 34 O-OPers)54 1 e 2 ...55 3 Gli impiegati in servizio all’estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DR può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.56 4 L’accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41,5 ore.57 5 Se il termine di cui all’articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l’accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.58 6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d’impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento o dopo la fine di un impiego può, in casi motivati, chiedere alla DR che siano assunti gli eventuali costi fissi nel luogo d’impiego per la durata del congedo.59 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 55 Abrogati dal n. I dell’O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691). |