Ordinanza del DFAE
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Art. 53 Domeniche e giorni festivi 61
(art. 64 e 66 OPers) 1 Su proposta del capo della rappresentanza all’estero e in considerazione degli usi nel luogo d’impiego e delle esigenze di servizio, la DR può stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d’impiego corrisponde alla domenica.62 2 In aggiunta ai giorni festivi ufficiali secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers, gli impiegati all’estero ricevono al massimo 5 giorni di congedo pagato per i giorni festivi ufficiali nel Paese d’impiego che cadono in un giorno lavorativo. 3 Gli impiegati che lavorano in un giorno festivo secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers che non è considerato giorno festivo ufficiale nel luogo d’impiego possono compensare il congedo pagato non utilizzato. 4 I capi delle rappresentanze all’estero decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine dell’impiego. 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691). |