Ordinanza del DFAE
|
Art. 56 Diritto
(art. 67 OPers) 1 Gli impiegati in servizio all’estero hanno diritto a vacanze di:66
2 Per gli impiegati in luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall’indice di cui all’articolo 23. 3 Se nell’indice di cui all’articolo 23 il luogo d’impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma non deve essere superato il massimo per i luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili. 4 Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d’impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell’impiego nei diversi luoghi d’impiego. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703). |