Ordinanza del DFAE
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Art. 57 Per viaggi di servizio e impieghi temporanei all’estero 67
(art. 67 OPers) Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d’impiego vero e proprio dura più di 30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita. 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |