Ordinanza del DFAE
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Art. 60
1 Gli impiegati in servizio all’estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell’allegato 3.69 2 Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente all’articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFF70 il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo. 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703). |