Ordinanza del DFAE
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Art. 70 Impieghi temporanei 90
Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d’impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi. 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |