Ordinanza del DFAE
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Art. 71 Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all’estero 91
(art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers92 e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.93 2 Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l’equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell’ambito della presente ordinanza. 91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |