Ordinanza del DFAE
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Art. 71a Impieghi come jolly 94
1 Sono considerati impieghi come jolly gli impieghi degli impiegati del DFAE che, secondo il contratto di lavoro, svolgono la funzione di «jolly» e vengono impiegati all’estero come una soluzione temporanea alle carenze di personale nelle rappresentanze all’estero. 2 Ai jolly spetta per ogni mese di impiego un’indennità conformemente agli articoli 80 e 87. 3 Per determinare l’entità dell’indennità di cui al capoverso 2 vengono considerati i minori costi dovuti all’esenzione fiscale degli impiegati all’estero (art. 112 e 113). Ciò non si applica se gli impiegati dimostrano di essere contribuenti in Svizzera e di versare le imposte cantonali e comunali sul reddito percepito nel quadro di un impiego come jolly. 94 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745). |