Ordinanza del DFAE
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Art. 7296
1 Sono considerati viaggi di revisione i viaggi degli impiegati della Revisione interna del DFAE allo scopo di effettuare revisioni di rappresentanze all’estero. 2 Per i viaggi di revisione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O‑OPers97 e agli articoli 63–67 della presente ordinanza. 3 Ai revisori spetta per ogni giorno di viaggio un’indennità conformemente agli articoli 80 e 87. 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). |