Ordinanza del DFAE
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Art. 78 Prestazioni in caso di malattia e infortunio
(art. 81 segg. OPers) 1 In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d’impiego. 2 L’ente competente ai sensi dell’articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81–88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi.101 3 Se in caso di malattia o infortunio l’impiegato rimane nel luogo d’impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente. 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691). |