Ordinanza del DFAE
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Art. 79 Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale
(art. 38, 81 segg. OPers) 1 Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell’indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per la tutela degli interessi che corrispondono al loro tasso di occupazione.102 2 Se il tasso di occupazione è inferiore all’80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l’80 per cento e il tasso di occupazione:
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347). 104 Abrogata dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |