Ordinanza del DFAE
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Art. 79a Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica 105
1 Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi d’occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all’articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità. L’importo dell’indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno. 2 L’indennità è versata all’impiegato con il salario più elevato. 3 È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell’articolo 87. 105 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |