Ordinanza del DFAE
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Art. 81 Importo 107
(art. 81 OPers) Per ogni punto dell’indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un diritto a un importo di 701 franchi l’anno. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897). |