Ordinanza del DFAE
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Art. 83 Riduzione
(art. 81 OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo. |