Ordinanza del DFAE
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Art. 92 Locazione a vuoto 116
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l’impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d’impiego nell’interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell’alloggio gli viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione. 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |