Ordinanza del DFAE
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Art. 95 Per viaggi a scopo di trattamento medico
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell’impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell’Amministrazione federale.122 2 Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d’impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.123 3 Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all’importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2. 4 Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare. 5 Se l’impiegato, una persona di accompagnamento o i figli devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso 1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell’Amministrazione federale.124 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). 124 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU 2008 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). |