Ordinanza del DFAE
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Art. 96 Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.126 1bis Per gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere rimborsate anche le spese per un viaggio per consultazioni se nell’anno civile in corso, e in ogni caso non più tardi del 1° luglio, ha inizio un incarico all’estero di almeno due anni.127 2 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l’anno civile.128 3 Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.129 4 Il viaggio per consultazioni può essere compensato con altri viaggi finanziati dalla Confederazione.130 5 Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l’impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.131 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347). 127 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013 (RU 20134569). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144453). 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 131 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |