Ordinanza del DFAE
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Art. 97 Importi forfettari
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.132 2 L’importo forfettario dev’essere restituito, se:
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347). 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |