Ordinanza del DFAE
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Art. 99 Importo forfettario
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Il diritto al rimborso delle visite è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.142 2 Per le persone di accompagnamento e i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all’importo forfettario di cui al capoverso 1.143 3 L’importo forfettario deve essere restituito se:
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897). 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897). 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959). |