Ordinanza del DFF
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Art. 24 Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali sullo stipendio
(art. 58 OPers) 1 Se sono stabilite prestazioni delle assicurazioni sociali spettanti all’impiegato in caso di malattia o infortunio, queste sono computate sui pagamenti effettuati all’impiegato conformemente all’articolo 56 OPers fino a quel momento ma al più tardi fino alla sua uscita dall’Amministrazione federale. Non sono inserite nel computo le rendite del coniuge e dei figli dell’impiegato percepite a causa della loro invalidità.36 2 La parte delle prestazioni delle assicurazioni sociali che supera i pagamenti previsti all’articolo 56 OPers, rimane all’impiegato fatte salve le compensazioni tra gli istituti di sicurezza sociale. 3 Se l’impiegato soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione militare o dell’INSAI i diritti ai sensi dell’articolo 27 dell’ordinanza del 20 dicembre 198237 sull’assicurazione contro gli infortuni oppure quelli ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 10 novembre 199338 sull’assicurazione militare sono ridotti. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 37 RS 832.202 38 RS 833.11 |