Ordinanza del DFF
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Art. 27 Riduzione o rifiuto di prestazioni della Confederazione in caso di malattia o infortunio
(art. 57 cpv. 3 OPers) 1 Le prestazioni della Confederazione possono essere temporaneamente o durevolmente ridotte oppure in casi particolarmente gravi rifiutate se:
2 In caso di grave negligenza sono determinanti i principi dell’articolo 37 della legge federale del 20 marzo 198144 sull’assicurazione contro gli infortuni. 44 RS 832.20 |