Ordinanza del DFF
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Art. 48 Rimborso delle spese per i viaggi di servizio all’estero e la partecipazione a conferenze internazionali 92
(art. 72 cpv. 2 lett. b e c OPers) 1 Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti è determinato in base alle spese usuali e ammissibili sul posto. 1bis In caso di viaggi di servizio all’estero le spese devono essere pagate mediante la Travelcard della Confederazione (carta di credito aziendale per gli impiegati della Confederazione).93 2 È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 7 dicembre 201294 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali.95 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). 93 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515). 94 FF 2012 8341 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). |