Ordinanza del DFF
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Art. 1 Campo d’applicazione
(art. 1 e 2 OPers) 1 La presente ordinanza si applica al personale di cui all’articolo 1 OPers.3 2La competenza per decisioni del datore di lavoro nel quadro della presente ordinanza si fonda sull’articolo 2 OPers. 3 ...4 4 Nella presente ordinanza il termine «dipartimenti» designa i dipartimenti e la Cancelleria federale. 5 Per il proprio personale il Ministero pubblico della Confederazione e l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione come datori di lavoro si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti.5 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401). 4 Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 5 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401). |
