Ordinanza del DFF
|
Art. 10 Versamento
(art. 41 OPers) 1 Le prestazioni pecuniarie sono versate su un conto in Svizzera dell’avente diritto. 2 Sono versati in tredici parti:
3 L’indennità di residenza (art. 43 OPers), l’assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) sono versati in dodici parti.14 4 La tredicesima parte delle prestazioni ai sensi del capoverso 2 è versata nel modo seguente:
5 Chi lascia l’Amministrazione federale prima del mese di novembre riceve insieme con l’ultimo stipendio mensile un importo proporzionale. 13 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811). |