Ordinanza del DFF
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Art. 12 Indennità per lavoro domenicale e notturno
(art. 45 OPers) 1 Per ogni ora di lavoro ordinata la domenica e i giorni festivi è versata un’indennità pari al 33 per cento dello stipendio orario. 2 Sono ritenuti giorni festivi che danno diritto a indennità quelli menzionati nell’articolo 66 capoverso 2 OPers.17 3 Per ogni ora di lavoro ordinata tra le ore 20 e le ore 6 oppure il sabato dalle ore 18 è versata un’indennità di 6.59 franchi.18 4 Per gli impiegati delle aziende industriali le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 3 sono disciplinate di massima dalla legge del 13 marzo 196419 sul lavoro. La definizione delle aziende industriali e la fissazione dell’importo delle indennità avviene d’intesa con l’UFPER. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 19 RS 822.11 |