(art. 68 OPers)
1 Agli impiegati può essere concesso, tenuto conto delle esigenze aziendali e dell’oggetto del congedo, un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.
2 Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:
- a.
- partecipazione attiva o collaborazione a significative manifestazioni culturali e sportive: il tempo necessario fino a un massimo di otto giorni di lavoro all’anno;
- b.
- attività in un’associazione professionale del personale della Confederazione:
- 1.
- per il presidente centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 40 giorni lavorativi all’anno,
- 2.
- per i membri della direzione o del Comitato centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 20 giorni lavorativi all’anno,
- 3.
- per gli altri impiegati: il tempo necessario per l’attività in organi dell’associazione fino a un massimo di otto giorni lavorativi all’anno;
- c.
- esercizio di una funzione pubblica: il tempo necessario fino a un massimo di 15 giorni lavorativi all’anno;
- d.
- perfezionamento, specialmente di natura sindacale: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi in due anni;
- e.
- operazioni all’estero in corpi volontari in caso di catastrofe nonché nell’ambito di azioni di preservazione della pace e di buoni uffici: il tempo necessario fino a un massimo di sei mesi in due anni;
- f.
- partecipazione a gare sportive internazionali: il tempo necessario fino a un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno;
- g.68
- partecipazione a manifestazioni Gioventù e Sport in una funzione dirigenziale: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi all’anno.
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
- a.69
- matrimonio, compreso il matrimonio civile, oppure registrazione dell’unione domestica: 1 giorno lavorativo;
- b.70
- ...
- c.71
- assistenza a un familiare o al partner in caso di malattia o infortunio: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;
- d.
- decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio: tre giorni lavorativi;
- e.
- decesso di un altro parente o di un terzo per consentire la partecipazione al rito funebre: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;
- f.
- trasloco: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;
- g.
- convocazione da parte di un’autorità: il tempo necessario nei limiti in cui l’appuntamento non può essere spostato fuori dall’orario di lavoro e non si tratta di una questione privata;
- h.72
- brevi assenze per consultazione del medico o del dentista: il tempo necessario per la visita e al massimo un’ora per il viaggio di andata e ritorno, ma l’assenza sommata alle ore di lavoro effettuate non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta; il congedo può essere negato se gli appuntamenti pianificabili per consultazione del medico o del dentista non sono fissati in orari marginali o nei giorni di libero senza ragioni plausibili;
- i.73
- partecipazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.
4 I congedi previsti dai capoversi 2 e 3 sono computati sulla durata dell’impiego.
5 In caso di concessione di congedi, in particolare di quelli di più lunga durata e non pagati, la persona interessata è informata sull’obbligo di mantenimento delle assicurazioni sociali e sono inoltre con essa concordati:
- a.
- le condizioni della ripresa del lavoro;
- b.
- il computo o meno del congedo sulla durata dell’impiego;
- c.
- la continuazione o meno della previdenza professionale nonché in particolare l’obbligo di versare i contributi.
6 In caso di modifica del tasso di occupazione, i restanti giorni di congedo vengono riportati nel nuovo rapporto di lavoro.74
68 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
70 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 301).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
73 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).
74 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).