Ordinanza del DFF
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Art. 43 Indennità per i pasti
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers) 1 Le spese per i pasti fuori del luogo di lavoro o di domicilio sono rimborsate con i seguenti importi forfettari:83
2 Il servizio competente può rimborsare con questi importi forfettari le spese per pasti nel luogo di lavoro resi necessari da ragioni di servizio. 3 In casi giustificati al posto degli importi forfettari si possono rimborsare le spese effettive.85 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 16 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6413). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). |