Ordinanza del DFF
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Art. 45 Rimborso dei biglietti ferroviari
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers) 1 Gli impiegati hanno diritto al rimborso del costo del biglietto ordinario.87 2 Gli impiegati a partire della 16° classe di stipendio possono utilizzare la 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici. 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515). |