Ordinanza del DFF
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Art. 50 Importi forfettari per le spese di rappresentanza
(art. 72 cpv. 2 lett. e OPers) 1 Agli impiegati con compiti di rappresentanza periodici direttamente sottoposti al capo di Dipartimento o al Cancelliere della Confederazione, il Dipartimento può versare un importo forfettario fino a un massimo di 10 000 franchi all’anno. 2 Nella determinazione dell’importo forfettario si tiene adeguatamente conto della funzione, dell’entità degli compiti di rappresentanza nonché della presenza del coniuge o del convivente. 3 Il capo di Dipartimento e il Cancelliere della Confederazione possono autorizzare il versamento di un importo forfettario ad altri impiegati del loro ambito di competenze se sono loro assegnati compiti di rappresentanza periodici. 4 In singoli casi giustificati possono essere versati d’intesa con l’UFPER importi per le spese di rappresentanza superiori all’importo previsto al capoverso 1. 5 Gli importi forfettari non costituiscono reddito, né sono soggetti all’obbligo di conteggio. |