Ordinanza del DFF
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Art. 6 Eliminazione delle divergenze
(art. 15 e 16 OPers) 1 Gli impiegati che non concordano con la valutazione del personale possono chiedere per iscritto, entro 14 giorni dalla firma del modulo di valutazione, un riesame da parte della persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato. Essa effettua un colloquio con le parti in conflitto e prende una decisione entro 14 giorni. 2 Se non è raggiunto un accordo, gli Uffici federali prevedono un altro servizio interno all’ufficio al quale può essere richiesto per iscritto un ulteriore riesame colloquiale. Si applicano le medesime scadenze. 3 Nel procedimento di eliminazione delle divergenze i collaboratori possono chiedere la partecipazione di una persona di loro fiducia e consentirle la consultazione dell’incarto. |