Ordinanza del DFF
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Art. 60 Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi
(art. 92 OPers) 1 Il reddito proveniente da attività a favore di terzi determinante per il calcolo dell’importo da versare è stabilito una volta all’anno. 2 Esso corrisponde alle prestazioni in denaro, uniche o periodiche, provenienti da attività a favore di terzi. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.120 3 L’importo da versare è dedotto, d’intesa con l’impiegato, dal suo stipendio mensile. 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811). |