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Art. 15 Indennità per impieghi nel quadro di piani di servizio fissi 30
(art. 45 cpv. 1 lett. c OPers) 1 È possibile versare un’indennità di 5.09 franchi per ogni impiego nel quadro di piani di servizio fissi.31 2 I dipartimenti designano le unità organizzative che versano un’indennità per gli impieghi e stabiliscono le relative condizioni. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022618). |