|
Art. 10i Comunicazione dei dati
1 Il SIEs rende accessibili i dati del Sist IA alle persone seguenti, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali:
2 Può comunicare i dati del Sist IA, in maniera selettiva e in forma orale o scritta a seconda dei contenuti e della classificazione, a persone selezionatein seno all’esercito, all’amministrazione militare, al resto dell’Amministrazione federale e alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. |