Ordinanza
|
Art. 6 Conservazione
1 La decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame, la decisione sulla concessione dei contributi e il numero AVS sono conservati per 25 anni al fine di verificare il raggiungimento del tetto massimo dei costi computabili dei corsi di cui all’articolo 66f capoverso 2 OFPr9. 2 Gli altri dati vengono anonimizzati o cancellati dieci anni dopo il versamento dei contributi. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione. |